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REGOLAMENTO Per L’APPLICAZIONE Dell’IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI

Art.1

Oggetto

 

Art.2

Terreni Considerati non fabbricabili

 

 

Art.3

Immobili degli enti pubblici

 

Art.4

Immobili degli enti non commerciali

 

 

Art. 5

Pertinenze dell’abitazione principale

 

Art. 6

Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale

Art. 7

 

Art. 7/bis

Art. 8

Versamenti

in vigore dal 1.01.2006)

 

 

Art. 8bis

Comunicazione delle variazioni

in vigore dal 1.01.2006)

1. A partire dall’anno 2006 è eliminato l’obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all’art. 10 c. 4 del D.Lgs. 504/92.

2. E’ introdotto l’obbligo per il contribuente di comunicare, nei tempi e nei modi previsti dal successivo comma 3, ogni variazione incidente sulla determinazione del tributo.

3. La comunicazione di cui al precedente comma, che può essere congiunta per tutti i contitolari, deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dal Comune e deve essere presentata entro 60 giorni dalla data nella quale si è verificato il presupposto o il fatto oggetto della comunicazione medesima.

4. Esclusivamente per le variazioni relative all’anno 2005 è consentita, nei termini previsti dalla legge, la presentazione della dichiarazione ministeriale,  di cui all’articolo 10 comma 4 del D.lgs 504/92.

Art. 9

Potenziamento dell’ufficio tributi

 

Art.10

Entrata in vigore

         Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione.


 

 

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