REGOLAMENTO Per L’APPLICAZIONE Dell’IMPOSTA COMUNALE sugli
IMMOBILI
Art.1
Oggetto
- Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenuto nel Capo I del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 per l’applicazione in questo Comune dell’imposta comunale sugli immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo i principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
- Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446.
Art.2
Terreni Considerati non fabbricabili
- Al fine dell’applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell’art. 2 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorchè utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.
- L’agevolazione compete a condizione che il lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari all’80% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l’anno precedente.
Art.3
Immobili degli enti pubblici
- Gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all’art. 41 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono esenti dall’imposta, destinati prevalentemente ai compiti istituzionali, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
- Sono altresì esenti dall’imposta tutti gli immobili di cui il Comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di uso di abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
Art.4
Immobili degli enti non commerciali
- L’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/92 si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87 comma 1 lett. i) del Testo Unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) della legge 20.05.1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall’ente non commerciale utilizzatore.
- L’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 7, comma 1. lett.i) del D.Lgs. 504/92, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 4.12.1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall’art. 11 dello stesso decreto 460.
Art. 5
Pertinenze dell’abitazione principale
- Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
- Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenze il garage o box o posto auto, la cantina, che sono ubicati nello stesso centro abitativo o nucleo abitato nel quale è sita l’abitazione principale, identificando le zone secondo la suddivisione del territorio comunale effettuata in occasione del censimento della popolazione del 1991, ed approvata dall’ISTAT.
- Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni effetto stabilito nel D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì fermo, che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale.
- Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
Art. 6
Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale
- Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano equiparate all’abitazione principale:
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito:
- ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
- Resta fermo che l’agevolazione riguarda la sola applicazione dell’aliquota agevolata e non della detrazione che spetta soltanto per l’abitazione principale.
- La concessione in uso gratuito ai parenti di cui al comma 1 deve essere documentata con scrittura privata, resta altresì fermo che l’usufruttuario deve essere residente nell’abitazione di che trattasi.
- Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.
Art. 7
- Valore delle aree fabbricabili (modificato con delibera C.C. 58 del 27.12.2006 in vigore dal 1.01.2007)
- In deroga al primo comma, si fa luogo ad accertamento di maggior valore, sulla base di quanto dichiarato in atti pubblici di compravendita se ed in quanto esistenti.
Art. 7/bis
- Norma transitoria: Per l’anno 2007 non si farà luogo ad accertamento del maggior valore delle aree fabbricabili nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori di stima non inferiori a quelli risultanti per l’anno 2006 dalla delibera della Giunta Comunale n. 232 del 9.11.2006.
Art. 8
Versamenti
- (modificato con delibera C.C. 61 del 31.10.2005
in vigore dal 1.01.2006)
- A partire dall'anno 2006, in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento dell'ICI, sia in autoliquidazione che a seguito dell'attività di accertamento svolta dall'ufficio Tributi, dovrà avvenire esclusivamente su un conto corrente postale intestato al Comune di Bibbona – Servizio ICI.
- In deroga al comma 1, al fine della semplificazione e dello snellimento delle procedure fiscali, è consentito il pagamento dell’ICI ordinaria tramite F24.
- Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.
Art. 8bis
Comunicazione delle variazioni
- (modificato con delibera C.C. 61 del 31.10.2005
in vigore dal 1.01.2006)
1. A partire dall’anno 2006 è eliminato l’obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all’art. 10 c. 4 del D.Lgs. 504/92.
2. E’ introdotto l’obbligo per il contribuente di comunicare, nei tempi e nei modi previsti dal successivo comma 3, ogni variazione incidente sulla determinazione del tributo.
3. La comunicazione di cui al precedente comma, che può essere congiunta per tutti i contitolari, deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dal Comune e deve essere presentata entro 60 giorni dalla data nella quale si è verificato il presupposto o il fatto oggetto della comunicazione medesima.
4. Esclusivamente per le variazioni relative all’anno 2005 è consentita, nei termini previsti dalla legge, la presentazione della dichiarazione ministeriale, di cui all’articolo 10 comma 4 del D.lgs 504/92.
Art. 9
Potenziamento dell’ufficio tributi
- In relazione a quanto consentito dall’art. 3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. p) del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1996 n. 446, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto, in misura non inferiore al 1% e non superiore al 10% dei maggiori proventi conseguenti il recupero dell’evasione. La Giunta determina la quota percentuale da attribuire in relazione alla proposta progettuale presentata dall’Ufficio.
Art.10
Entrata in vigore
Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione.