home                  

 

Salva la Patente

 

 

A cura del Comando di Polizia Municipale di Bibbona

 

La patente a punti

 

E’ un nuovo istituto introdotto nel Codice della Strada dal 30 giugno 2003 per rispondere all’esigenza di tutelare con più incisività la sicurezza stradale, andando ad integrare il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie.

 

Quando si perdono i punti

 

Ad ogni titolare di patente è riconosciuto un punteggio iniziale di 20 punti, che possono progressivamente essere persi a seguito di violazioni alle norme di comportamento previste dal Codice della Strada (vedi apposita tabella in ultima pagina).

La perdita dei punti opera solo nei confronti dei conducenti dei veicoli per la cui conduzione è prevista la patente di guida (e quindi non perde punti il titolare di patente che commette violazioni quando è alla guida di velocipedi o ciclomotori o quando è passeggero).

In caso di mancata identificazione del conducente, gli organi di polizia richiedono al proprietario del veicolo i dati personali e della patente di chi si trovava alla guida quando è stata commessa la violazione. I punti vengono tolti al proprietario se non comunica i dati entro 30 giorni dalla richiesta o li comunica in modo da non consentire di risalire al conducente. Se il proprietario è una persona giuridica (ente, società, ecc), i dati devono essere forniti dal legale rappresentante o da un suo delegato (in questo caso, la mancata comunicazione comporterà la sanzione di   343,35)

 

Raddoppio dei punti per i neopatentati

 

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di patente di categoria B o superiore, i punti persi sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entri i primi tre anni dal rilascio.

 

Quanti punti si possono perdere in una sola volta

 

Quando vengono accertate contemporaneamente più violazioni possono essere decurtati un massimo di 15 punti. Questa disposizione però non si applica nei casi in cui è prevista per una delle violazioni commesse la sospensione o la revoca della patente.

 

Come si recuperano i punti persi

 

Sono previste tre diverse modalità per il recupero dei punti:

  1. se il punteggio non è esaurito e non si commettono nel periodo di due anni altre violazioni che comportano la perdita di punti, si recuperano tutti i 20 punti iniziali;
  2. se il punteggio non è esaurito e si frequenta un corso organizzato dalle autoscuole o da soggetti pubblici o privati autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si recuperano fino a 6 punti (ai titolari di C.A.P. e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E è consentito recuperare fino a 9 punti);
  3. se il punteggio è esaurito e si supera l’esame si recuperano tutti i 20 punti iniziali.

 

 

Come si incrementano i punti

I titolari di patente che hanno almeno 20 punti, per ogni 2 anni senza violazioni che comportano la perdita dei punti, ottengono un credito di 2 punti fino ad un massimo di 10 punti (20+10=30).

Cosa succede quando si perdono i punti

Quando la sanzione è stata pagata o sono stati respinti i ricorsi, la perdita dei punti viene comunicata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che gestisce l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Il Dipartimento comunica agli interessati ogni variazione di punteggio.

La perdita di tutti i 20 punti comporta l’obbligo di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica alla guida. La mancata presentazione all’esame, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, comporta la sospensione della patente a tempo indeterminato. Il mancato superamento dell’esame comporta invece la revoca della patente.

Le altre novità

Nel Codice della Strada non è stato introdotto solo l’istituto della patente a punti ma anche altre importanti novità.

Ecco le più significative:

Ž      obbligo per tutti i veicoli di tenere accesi i fari anabbaglianti quando circolano fuori dai centri abitati, su qualsiasi tipo di strada (per i ciclomotori ed i motocicli rimane l’obbligo di tenere accese le luci anche dentro i centri abitati);

Ž      in caso di guida con patente scaduta di validità non si applica più il fermo del veicolo (si opera solo il ritiro della patente);

Ž      a decorrere dal 1° gennaio 2004, fuori centro abitato, nei casi di scarsa visibilità, durante le presegnalazioni con segnale mobile di pericolo, obbligo del conducente di scendere dal veicolo e di circolare sulla strada indossando giubbotto o bretelle retrorifflettenti conformi alle caratteristiche stabilite dal Decreto Ministeriale;

Ž      a decorrere dal 1° luglio 2004, entra in vigore l’obbligo per i minorenni privi di patente di guida di conseguire un certificato di idoneità (patentino) per poter guidare i ciclomotori;

Ž      a decorrere dal 1° luglio 2004, i conducenti maggiorenni potranno trasportare un passeggero sui ciclomotori ma solo se tale possibilità è prevista nel certificato di circolazione del veicolo;

Ž      a decorrere dal 1° luglio 2005, entra in vigore l’obbligo per i maggiorenni privi di patente di guida di conseguire un certificato di idoneità (patentino) per poter guidare i ciclomotori.

Suggerimenti

Mantenendo un comportamento corretto alla guida del veicolo, non salvi solo la patente ma anche la tua e l’altrui incolumità.

La strada è diventato il luogo principale dove dimostrare di avere rispetto per la vita umana.

Se le informazioni fornite non sono chiare o esaustive o comunque le nuove disposizioni ti creano incertezza, richiedi più complete informazioni chiamandoci al n° 0586/672218 oppure invia un fax al n° 0586/672240.

 

Le violazioni che fanno perdere punti

 

Il legislatore ha individuato circa 80 violazioni cui applicare la decurtazione dei punti, che vanno da un minimo di 1 ad un massimo di 10.

 

Nella tabella che segue sono elencate alcune delle violazioni più ricorrenti

 

Punti 1

Art. 152 – omettere l’utilizzo dei fari fuori del centro abitato

Art. 169 – trasportare irregolarmente persone o animali sui veicoli

Punti 2

Art. 142 – superare di oltre 10 km/h ma di non oltre 40 Km/h i limiti di velocità

Art. 146 – non rispettare la segnaletica (orizzontale,luminosa e degli agenti del traffico)

Art. 154 – svoltare o immettersi nel traffico in modo irregolare

Art. 158 – sostare sulle corsie dei mezzi pubblici o negli spazi di autobus, taxi e invalidi

Art. 162 – scendere dal veicolo senza giubbotto o bretelle retroriflettenti fuori del centro abitato ed in caso di scarsa visibilità (norma in vigore dal 1° gennaio 2004)

Art. 177 – non dare precedenza ai veicoli di soccorso

Art. 189 – omettere di fornire i propri dati alla controparte in caso di incidente stradale

Punti 3

Art. 148 – sorpassare senza rispettare le condizioni di sicurezza

Art. 149 – non osservare la distanza di sicurezza

Art. 149 – tamponare causando danni lievi ai veicoli o alle persone

Art. 153 – abbagliare i conducenti che precedono o provengono dal senso opposto;

art. 192 – non arrestarsi all’alt degli agenti di polizia o rifiutare l’esibizione dei documenti

Punti 4

Art. 189 – darsi alla fuga in caso di incidente con danni lievi alle cose

Art. 189 – darsi alla fuga in caso di incidente senza danni alle persone

Punti 5

Art. 141 – tenere una velocità irregolare e pericolosa

Art. 145 – omettere di dare la dovuta precedenza (**) (6 punti in caso di Stop)

Art. 148 – sorpassare creando pericolo al veicolo sorpassato (**)

Art. 149 – tamponare causando danni gravi ai veicoli

Art. 171 – guidare motoveicoli senza usare il casco

Art. 171 – trasportare su motoveicoli minorenni senza casco

Art. 172 – guidare senza fare uso delle cinture (**)

Art. 172 – trasportare minorenni che non fanno uso delle cinture o dei seggiolini (**)

Art. 173 – usare un telefonino privo di viva voce o di auricolare

Art. 173 – non usare le lenti durante la guida

Art. 191 – non rispettare le norme poste a tutela dei pedoni

Punti 6

Art. 145 – omettere di dare la dovuta precedenza in caso di Stop

Art. 146 – passare con semaforo giallo o rosso (**)

Art. 146 – passare nonostante il divieto dell’agente che regola il traffico (**)

Punti 8

Art. 149 – tamponare causando lesioni gravi alle persone

Punti 10

Art. 142 – superare di oltre 40 Km/h i limiti di velocità (*)

Art. 186 – guidare in stato di ebrezza o rifiutarsi di sottoporsi alla prova (*)

Art. 187 – guidare sotto l’effetto di stupefacenti o rifiutare di sottoporsi alla prova (*)

Art. 189 – darsi alla fuga in caso di incidente con danni gravi alle cose o alle persone (*)

N.B. alcune violazioni, oltre alla perdita dei punti, comportano anche contemporaneamente la sospensione della patente, che viene applicata per alcune violazioni immediatamente per altre alla seconda violazione commessa nel periodo di due anni. Nella tabella queste ipotesi sono evidenziate rispettivamente con (*) e con (**).

 

Scarica il documenti in formato PDF

 

   

Comune di Bibbona - Piazza Colombo, 1 - 57020 BIBBONA (LI) - www.comune.bibbona.li.it - E-mail: info@comune.bibbona.li.it - tel. 0586 - 672111